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ICI 2011
Il DL n. 93/2008 ha previsto l’esenzione ICI sulla prima casa. Gli immobili per i quali è prevista l’esenzione sono:
L’ABITAZIONE PRINCIPALE: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i sui familiari dimorano abitualmente (residenza anagrafica)
I FABBRICATI CHE IL COMUNE HA ASSIMILATO (tramite regolamento/delibera):
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (a condizione che non risulti locata);
- unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (il regolamento/delibera può stabilire limiti circa il grado di parentela);
- le pertinenze nei limiti numerici (obbligo di riconoscerne almeno una) e/o di categoria catastale, previsti dal regolamento comunale (se non previsto nulla, vale la definizione prevista dall’art.817 del codice civile senza alcuna limitazione).
I FABBRICATI ASSIMILATI A SEGUITO DI SEPARAZIONE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEL MATRIMONIO.
Si estende l’esenzione anche al soggetto passivo che non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato “ad abitazione principale dello stesso” situato nel comune ove è ubicata la casa coniugale. L’esenzione dall’ICI spetta anche nel caso in cui:
- il coniuge non assegnatario possieda nello stesso Comune della casa coniugale un altro immobile non utilizzato quale abitazione principale ad esempio, perché locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale;
- il coniuge non assegnatario possieda in un Comune diverso da quello della casa coniugale un altro immobile che adibisce a propria abitazione principale. Può beneficiare dell’esenzione ICI sia per la proprietà esclusiva di un suo familiare che glielo ha concesso in uso gratuito, anche se ubicato nello stesso Comune della casa coniugale. In quest’ultimo caso, mentre il coniuge non assegnatario si trova nelle condizioni per usufruire dell’esenzione ICI sulla casa coniugale (l’immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà), il familiare che gli ha concesso l’immobile in uso gratuito, potrà godere dell’esenzione solo nel caso il comune nel proprio regolamento abbia previsto l’assimilazione per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; in caso contrario sarà tenuto al pagamento.
I FABBRICATI appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP).
Sono, invece, soggetti al pagamento dell’ICI: gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico). Se adibite ad abitazione principale, possono applicare la detrazione ovvero la maggior detrazione deliberata dal Comune, così come la minore aliquota prevista per l’abitazione principale.
ITALIANI ALL’ESTERO: le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero sono soggette ad ICI. Per detti immobili può essere applicata la detrazione prevista per l’abitazione (se non risulta locato). Queste unità immobiliari possono essere esenti all’ICI solo se previsto nel regolamento/delibera comunale.
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