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Agevolazioni per chi acquista un immobile ristrutturato

 

Dal 1° gennaio 2002, l’art. 9, comma 2, della legge 448/2001 ha previsto l’applicabilità della detrazione del 36% nell’ipotesi di acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, che provvedano anche alla successiva vendita, o assegnazione. Tale ulteriore agevolazione, da calcolare in modo forfettario, sul 25% del corrispettivo di acquisto, entro il limite massimo di 48.000 euro, è stata prorogata dal legislatore per diversi periodi d’imposta.

 

In particolare, la legge Finanziaria 2006 aveva riconosciuto l’applicabilità del beneficio per gli acquisti di abitazioni effettuati entro il 30 giugno 2007, a condizione che gli interventi di integrale ristrutturazione dell’edificio fossero ultimati entro il 31 dicembre 2006.

 

Successivamente, la legge Finanziaria 2007 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2007, la sola detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, senza prolungare, contestualmente, l’applicabilità del beneficio per l’acquisto delle unità abitative poste in fabbricati ristrutturati.

 

Quest’ultima agevolazione è stata, infatti, reintrodotta dalla successiva legge Finanziaria 2008, e a seguire poi dalla Finanziaria 2010, con specifico riferimento agli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2013, a condizione che i lavori sull’edificio vengano “eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012”.

 

La formulazione letterale di quest’ultima disposizione sembrerebbe escludere dal beneficio gli acquisti di fabbricati nella specifica ipotesi in cui i relativi lavori di ristrutturazione siano stati  avviati nel corso del 2007, con un’evidente lacuna normativa rispetto al regime applicabile per i periodi d’imposta successivi.

 

Sulla questione, è stata formulata l’interrogazione parlamentare n. 5-04025/2010 presso la Camera, alla quale il Ministero dell’Economia e Finanze ha risposto confermando la citata disposizione.

 

In particolare, è stato chiarito che l’esclusione dall’applicabilità del beneficio, per quanto riguarda i fabbricati ristrutturati nel 2007, deriva da un’espressa volontà del Legislatore, e non può essere sanata in via di interpretazione.
In tal senso, nella risposta viene richiamato anche l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che, nella propria Guida aggiornata al 2010 «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» chiarisce che l’agevolazione spetta unicamente a partire dal 2008, senza continuità con il periodo d’imposta precedente.

 


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