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LE DETRAZIONI NON GODUTE SEGUONO IL VENDITORE
Nelle compravendite effettuate dal 17 settembre 2011, le quote di detrazione Irpef del 36% non ancora utilizzate dal venditore dell'immobile ristrutturato continueranno a rilevare in capo a quest'ultimo anche dopo l'atto di cessione, a meno che il contratto tra le parti preveda il loro trasferimento all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Sono queste le novità introdotte dall'articolo 2, commi 12-bis e 12-ter, del Dl 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le quali cambiano profondamente le regole precedentemente previste nei casi di trasferimento per atto tra vivi di un'abitazione interessata alla ristrutturazione edilizia agevolata con la detrazione Irpef del 36%.
Vecchie e nuove regole
Fino al 16 settembre 2011, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'abitazione "ristrutturata", le «detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore» spettavano per i rimanenti periodi d'imposta «all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare». Lo prevedeva l'articolo 1, comma 7, della Legge 449/1997, e lo stesso concetto venne ribadito anche dall'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della 289/2002 (circolare agenzia delle Entrate 5 marzo 2003, n. 15/E).
Dal 17 settembre 2011, invece, in caso di vendita dell'unità immobiliare, sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione agevolati con lo sconto Irpef del 36%, le detrazioni previste per i rimanenti periodi di imposta possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare (articolo 2, commi 12-bis e 12-ter, decreto legge 138/2011).
La novità è in vigore dal 17 settembre 2011 e non è prevista l'emanazione di alcun provvedimento attuativo.
Nel caso in cui il contratto di compravendita non contenga alcuna clausola relativa alla sorte delle detrazioni Irpef del 36% ancora da utilizzare, è da ritenere che queste rimangano in capo al venditore. La nuova norma, infatti, afferma che «le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite», quindi, se il contratto non prevede alcuna clausola a riguardo lo sconto fiscale non viene trasferito all'acquirente, ma continua ad essere utilizzato dal venditore, anche se l'abitazione interessata dai lavori viene venduta al terzo.
Il diritto alla detrazione fiscale del 36%, quindi, può essere oggetto di un'esplicita negoziazione tra le parti. La normativa in commento è riferita ai casi di «trasferimento per atto tra vivi» delle unità immobiliari, tra le quali vi rientrano anche le permute.
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